REGOLAMENTO disciplinante le distanze per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da gioco

Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 6 della Legge Regionale n. 21 del 21 novembre 2014 “Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico” disciplina l’attività di gioco lecito e la distanza minima che deve essere rispettata in occasione di nuove attività o di modifica di quelle esistenti nei confronti delle strutture pubbliche o private individuate dalla norma regionale, in relazione alle quali elevato è il rischio di favorire fenomeni di ludopatia.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 19/09/2019